Tutela sicurezza. Rischi delle donne in gravidanza sui posti di lavoro
Oggi l’occupazione maggiore delle donne si registra nel settore di servizi (82,9%), con una piccola percentuale nel settore del le costruzioni (1,1%) ed il rimanente (17%) in quello dell’industria e dell’agricoltura dove, in particolare, maggiore è la presenza di lavoratrici autonome.( Istat, La situazione del Paese nel 2009, 2010 e 2011 , Rapporto annuale ).
L’esposizione delle donne ai rischi derivanti dal luogo di lavoro sono stati presi in considerazione Testo Unico n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Il Dlgs 81/08 ha introdotto un nuovo approccio nella valutazione dei rischi alla salute ed alla sicurezza, prendendo in considerazione a pieno raggio tutti i rischi quelli legati al luogo di lavoro ma anche quelli di carattere organizzativo, gestionale
La valutazione dei rischi mira alla valutazione di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa per identificare il danno e la magnitudo al fine successivo di stabilire in che modo eliminare o ridurre il rischio a livelli accettabili.
Il datore di lavoro a seguito della valutazione dei rischi dovrà adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione affinché sia evitata l’esposizione delle lavoratrici madri che possano compromettere il loro status.
L’attuale normativa T.U. 151/2001 disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità, prevedendo anche misure preventive e protettive per la salute e sicurezza delle lavoratici in gravidanza e dopo il parto
Il T.U. 151/01 impone il divieto di adibire la lavoratrice nei primi 2 mesi precedenti il parto e nei successivi tre ma nel caso di parto prematuro i giorni non goduti vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto; impone la valutazione dei rischi; la proibizione di adibire la lavoratrice a lavori vietati; il divieto di lavoro notturno; l’astensione anticipata del congedo di maternità nel caso di gravidanza a rischio o quando vi siano condizioni di lavoro a rischio e non è possibile provvedere ad una variazione di mansione.
I lavori vietati sono quelli pericolosi, faticosi e insalubri e ritenuti tali sia durante la gestazione ma anche per un periodo che può arrivare fino a 7 mesi; annoveriamo i più diffusi: lavoro al videoterminale, movimentazione manuale dei carichi, esposizione di sostanze chimiche, uso di scale, esposizione a rumori
Nel caso di lavori vietati il DL deve provvedere o ad un cambio di mansione o all’astensione anticipata/prolungata dal lavoro nel caso in cui non sia possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni.
PROCEDURA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
La lavoratrice comunica con la consegna del certificato di gravidanza al Datore di Lavoro il suo stato; il certificato medico di gravidanza in cui si indica la data del presunto parto può essere redatto non solo dai medici del Servizio sanitari nazionale ma anche dai medici con esso convenzionati, pertanto il certificato deve essere accettato dal DL e dall’INPS senza richiederne la regolarizzazione
Nel caso di lavoro non a rischio per la madre e il feto, la lavoratrice lavorerà fino al periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) o richiede il posticipo dell’astensione pre-parto (1 mese prima e 4 mesi dopo la data presunta del parto) mostrando un certificato medico che attesti l’assenza di controindicazioni lavorative e di salute.
Nel caso di lavoro ritenuto pericoloso o rientrante nella lista dei lavori vietati indicati negli allegati del Dlgs 151/01, si procederà nel caso di possibilità di cambio mansione alla comunicazione dello spostamento alla Direzione Provinciale del lavoro e successiva astensione obbligatoria; nel caso non sia possibile effettuare il cambio di mansione sarà prevista l’astensione anticipata dal lavoro.
La lavoratrice al termine dell’astensione obbligatoria ha la possibilità di rientrare a lavoro o godere dell’astensione facoltativa (congedo parentale) ossia nei primo otto anni di età i genitori lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro entro il limite massimo complessivo di 10 mesi, 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi anche frazionato.
Al rientro al lavoro, a seguito della valutazione dei rischi se sono previsti rischi per l’allattamento e il nascituro nel caso di impossibilità dello spostamento di mansione si procede con il prolungamento del periodo di astensione obbligatoria a 7 mesi dopo il parto; nel caso di possibile variazione di mansione la lavoratrice rientra a lavoro cosi come in cui il lavoro non risulta essere pregiudizievole l’allattamento.
Dall’inizio della gravidanza e fino al 12esimo mese di vita del bambino le lavoratrici non possono essere licenziate, eccetto in alcuni casi, mentre le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante lo stesso periodo devono essere convalidate dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, il DLgs 5/2012 estenderebbe tale periodo fino ai 3 anni di vita del bambino.
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell’ articolo 7 comma 1 , sono i seguenti:
- quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
I pericoli in cui si possono trovare esposte le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento sono i seguenti:
- Condizioni Di Lavoro: Orari ed organizzazione del lavoro, Carichi Postura, Stress Professionale
- Agenti Fisici: Colpi, urti e vibrazioni, Rumore, Radiazioni Ionizzanti, Sollecitazioni Termiche
- Agenti Biologici: essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell’utero oppure durante e dopo il parto nel corso dell’allattamento, a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino
- Agenti Chimici: l’assorbimento attraverso la pelle può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall’esposizione a elevate concentrazioni di vapore nell’aria
- Movimentazione Manuale dei Carichi può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l’orario di lavoro.
- Lavori ai Videoterminali può comportare solo rischi ergonomici e posturali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
D.P.R. n. 1026/1976,
DL645/1996
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 6, pag. 23
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 7
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6 T.U. 81/08 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori