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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

Con la legge n° 122/10, entrata in vigore il 31/7/2010 si può intraprendere un’attività economica soggetta a verifica dei requisiti subito dopo aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese/titolari di ditte individuali di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti comunali.

La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

Dopo aver presentato la S.C.I.A. si può iniziare a svolgere l’attività immediatamente senza aspettare i giorni previsti dalla normativa precedente, poiché La SCIA ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) e la DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva).

E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata e standardizzata approvati: il 04 maggio 2017 in sede di Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali (Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05 giugno 2017), in pratica si compone di un’autocertificazione con degli allegati, necessari a documentare il possesso di:

– requisiti soggettivi (morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività);
– requisiti oggettivi: previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare, attinenti ad esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali.

Trattandosi di un’autocertificazione nella quale si dichiara la sussistenza de requisiti per l’apertura dell’attività è necessario che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente abbia già tutte le carte in regola per avviare l’attività.

Le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA:
• commercio al dettaglio in sede fissa;
• commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
• attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, case e appartamenti per
vacanze, etc.)
• attività di agriturismo;
• attività di deposito;
• commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
• attività di trasporto di prodotti alimentari;
• commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale;
• commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
• stabilimenti industriali;
• attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento
con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
• attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
• attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui
alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
• apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in
esercizi quali bar, ristoranti etc.
• somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di
riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse
autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
• somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni,
stabilimenti balneari, impianti sportivi;
• variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
• sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
• modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
• modifica dei locali o degli impianti;
• modifica degli aspetti merceologici;
• modifica del ciclo produttivo.

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