CORSI PER ALIMENTARISTI
(Formazione ed aggiornamento continuo degli addetti del settore alimentare)
Decreto Dirigenziale n. 46 del 23 febbraio 2005 in abolizione del libretto Sanitario di cui all’art. 14 della L. 283/62)
Destinatari e durata dei corsi:
- Responsabili di industrie alimentari (es. titolare, rappresentante dell’impresa) 12 ore;
- Addetti di livello di rischio 2 (es. cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, ristoranti e affini, etc.); pasticceri; gelatieri (produzione); addetti gastronomia (produzione e vendita); addetti produzione pasta fresca; addetti lavorazione latte e formaggi; addetti macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita di carni, pesce e molluschi; addetti produzione ovo prodotti) 8 ore;
- Addetti di livello rischio 1 (es. venditori o trasportatori di alimenti confezionati non deperibili, venditori di ortofrutta, lavapiatti, formatori o bidelli o genitori o altro personale che assiste alla ristorazione scolastica, imbottigliatori nelle cantine, ecc.) 4 ore.
I contenuti dei corsi riguardano:
- a) generalità sulle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti: tossinfezioni e intossicazioni alimentari; fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e modalità di prevenzione; b) responsabilità degli alimentaristi nella trasmissione degli agenti patogeni ai consumatori attraverso i prodotti alimentari; c) igiene della persona; d) igiene dell’ambiente di lavoro; e) legislazione sanitaria; f) good manifacturing pratices – buone pratiche di lavorazione g) processi di preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti: individuazione dei fattori di rischio sanitario; h) piano di autocontrollo alimentare basato sui principi del sistema HACCP.
E’ stabilito l’obbligo di aggiornamento della Formazione a cadenza triennale, e comunque ogni qual volta lo richiedano innovazioni produttive e tecnologiche introdotte.
La responsabilità giuridica della mancata formazione, sia iniziale che di aggiornamento, è del titolare dell’industria alimentare. Dal 1° gennaio 2007 l’accertamento del mancato possesso dell’Attestato di Formazione/Aggiornamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (Legge n. 689/81 e dalla L. R. 13/83) così distinta, da:
- per l’addetto sprovvisto dell’attestato da €. 50.00 a €. 300.00;
- per il titolare dell’industria alimentare che non ha provveduto a garantire la formazione dei propri dipendenti da €. 100.00 a €. 600.00;
- se il titolare dell’industria alimentare è a sua volta sprovvisto dell’attestato da €. 150.00 a €. 900.00.
L’ATTESTATO È RILASCIATO ATTRAVERSO PIATTAFORMA CONVENZIONATA ED È LEGALMENTE RICONOSCIUTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.